Archivio, e Notizie
di Marco Poli
Ed ecco servito un ''cavallo di Troia'' dal Governo Meloni ossequioso le disposizioni dell'UE, per la progressiva profilazione dei cittadini-utenti della rete telematica estesa cioè per la progressiva riduzione della privacy individuale.
Ipocritamente spacciato come ''tutela dei minori'', una motivazione chiaramente posticcia, priva di fondamento :
Ue, dal 12 novembre stop ad accesso libero a 48 siti porno, imposta da AgCom verifica età anche con SPID o CIE: da PornHub a OnlyFans a YouPorn
Ogni sessione di accesso richiederà un’autenticazione indipendente, così da impedire il riutilizzo dei dati e assicurare la massima sicurezza. Tra i metodi ammessi figurano SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o sistemi equivalenti, in linea con la normativa europea in materia di identità digitale
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Oh ...
ecco il governo ''sovranista'', il governo ''degli italiani'' !
☺
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Alcuni appunti passo-passo sull'iter legislativo.
1.1
Il decreto-legge n. 123 del 15 settembre 2023, detto più spesso ''decreto Caivano'' siccome prevede anche norme di lotta al degrado umano e riqualificazione del territorio nel Comune di Caivano ( NA ){ ... [2]...[3][4][5][6][7][8]...[9]... } è un mischione di cose diverse contro la criminalità che interessa i minori di 18 anni sia nel ruolo di carnefici che di vittime, voluto dal Governo Meloni e convertito nella legge n. 159 del 13 novembre 2023 [10][11].
Nella conversione, sono stati inseriti alcuni emendamenti tra i quali l’obbligo dei siti pornografici di verificare l’età degli utenti che intendono visitarli ( ! ):
Art. 13 - bis
Disposizione per la verifica della maggiore eta' per l'accesso a siti pornografici
1. E' vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignita' e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore eta' degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalita' tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore eta' degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.
4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento.
5. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorita'.
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